Art. 8.
(Princìpi di fruibilità).

      1. Tutti gli enti che gestiscono parchi archeologici paesaggistici naturali ne garantiscano

 

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la fruibilità pubblica prevedendo strutture idonee a garantire l'accesso e l'utilizzo agli handicappati, agli anziani, ai bambini. Essi devono altresì assicurare la presenza di strutture di svago per i bambini, in modo da stimolare l'amore di questi per la cultura, l'ambiente e il rispetto del paesaggio.
      2. Le modalità e gli orari per l'utilizzo dei beni di cui al comma 1 sono resi noti al pubblico tramite avvisi ben visibili; copie delle modalità e degli orari di utilizzo sono inviate a tutti i comuni nella cui provincia ricade l'ente o il parco; il sindaco assicura la pubblica consultazione di tali modalità.
      3. Nei luoghi di cui al comma 1 devono essere assicurati i servizi pubblici, igienici, telefonici ed idonei spazi di ristoro. Gli enti erogatori di servizi pubblici essenziali sono obbligati ad assicurare l'erogazione dei servizi per la migliore fruibilità.
      4. Gli statuti degli enti parco ed i provvedimenti istitutivi prevedono che il presidente degli enti parco sia un esperto del settore a livello nazionale e che nei consigli di amministrazione sia rappresentata la collettività locale, tramite la presenza di almeno un terzo del numero dei componenti del consiglio stesso.
      5. I componenti rappresentanti la collettività locale devono essere eletti dalle assemblee regionali o dall'amministrazione provinciale o comunale, secondo l'estensione territoriale dell'ente, tra iscritti ad albi professionali.